Cass. Sez. III n. 36385 del 4 ottobre 2007 (Ud. 24 mag. 2007)
Pres. De maio Est. Amoroso Ric. Cepparulo
Polizia Giudiziaria. Sequestro e garanzie difensive
La polizia giudiziaria, quando agisce di propria iniziativa e non su delega del p.m., prima di procedere al sequestro, ex art. 354 c.p.p., deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ex art. 114 disp, att, c.p.p.), in quanto anche il sequestro - come le ispezioni e le perquisizioni - rientra nella categoria degli atti per i quali è previsto l'avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore ad inizio di operazioni. La nullità derivante dall'omesso avviso all'interessato da parte della polizia giudiziaria che procede al sequestro della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia deve ritenersi sanata, a norma dell'art. 182, 2" comma, c.p.p., se la parte, presente, non la deduce immediatamente prima o immediatamente dopo il compimento dell'atto.
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