fbonfatti ha scritto "Sostanze pericolose: note sul regolamento REACH
A cura del Dott. Filippo Bonfatti
Ecoricerche S.r.l. – Sassuolo (MO)
Il 1 giugno 2007
è entrato in vigore il Regolamento 1907/2006/CE, il cd.
REACh, acronimo di Registration, Evaluation, Authorization of
Chemicals.
La normativa stabilisce che tutte le sostanze importate da nazioni
extra UE o prodotte all’interno della UE in
quantità superiore ad 1 ton/anno, debbano essere registrate
presso l’Agenzia Europea di Helsinki.
La registrazione avverrà attraverso una modulistica
specifica integrata da apposito dossier analitico sulla
pericolosità della sostanza e sugli scenari di rischio
associati al suo utilizzo diretto o in preparati. Con questo nuovo
Regolamento, dunque, la Comunità Europea si prefigge di
censire le sostanze utilizzate all’interno del proprio
territorio al fine di tutelare la salute umana e
dell’ambiente.
L’emanazione del Regolamento dopo anni di iter burocratico
è stata dettata dalla inadeguatezza delle informazioni sui
rischi di determinate sostanze chimiche (quelle commercializzate prima
del 1981 e inventariate nell’EINECS, per intenderci).
La nuova normativa riguarda direttamente o indirettamente molte
tipologie di aziende interessate all’utilizzo di sostanze
chimiche o alla formulazione di prodotti e materiali contenenti tali
sostanze, conseguentemente non solo l’industria chimica ne
viene coinvolta, ma anche da altre piccole e medie industrie che
importano, utilizzano, formulano, trasformano le sostanze primarie.
Vengono escluse dal campo di applicazione del Regolamento le sostanze
radioattive, le sostanze e i preparati chimici in deposito temporaneo
doganale, in deposito franco in transito doganale, gli intermedi di
produzione non isolati ed infine il trasporto di merci pericolose su
strada, ferrovia, via mare o via aerea in quanto già
disciplinate da accordi specifici.
Esistono anche specifiche esclusioni parziali, ad esempio per i
polimeri o per le specie chimiche ottenute in processi di ricerca e
sviluppo. Sono dunque coinvolte in varie misure di
complessità, le aziende che fabbricano e mettono in
commercio sostanze chimiche o articoli che le contengono (fabbricanti),
le aziende che importano da paesi extra UE sostanze (importatori), gli
utilizzatori a valle, i distributori, compreso il rivenditore al
dettaglio ed infine il consumatore finale.
Il Regolamento REACh distingue le sostanze chimiche in due famiglie:
“phase-in” e “non phase-in”. Le
prime, le sostanze cioè “phase-in”,
contrassegnate da un numero EINECS/ELINCS o NPL potranno essere
preregistrate tra il 1/06/2008 e il 1/12/2008 per poter beneficiare di
un periodo transitorio di 10 anni per la registrazione, con scadenze
diverse in funzione delle quantità importate/prodotte e
delle caratteristiche di pericolosità. La preregistrazione
è gratuita e non vincolante ai fini della successiva
registrazione.
Le sostanze “non phase-in” e quelle
“phase-in” non preregistrate non potranno invece
essere prodotte, né importate, né
commercializzate, né utilizzate senza preventiva
registrazione rispettivamente dal 1 giugno 2008 e dal 1 gennaio 2009.
Molte sostanze chimiche di base potrebbero dunque non essere
più disponibili da parte di qualche fornitore o uscire
addirittura dal mercato europeo.
Per ora, tuttavia, solo alcune disposizioni del REACh sono applicabili,
in particolare ricordiamo che il Ministero della Salute ha specificato
che in occasione della prima revisione delle schede di sicurezza
dovranno essere invertiti i punti delle sezioni 2 (composizione e
informazione sugli ingredienti) e 3 (identificazione dei pericoli) e
dovrà essere aggiunta l’e-mail della persona
responsabile della redazione della scheda stessa. Nel caso in cui una
sostanze presenti pericoli di persistenza, bioaccumulazione e
tossicità, ovvero sia considerata PBT o vPvB (molto
perisistente e molto bioacculabile) dovrà essere
già redatta una nuova scheda di sicurezza che indichi tali
caratteristiche.
Se questa nuova normativa è destinata a rivoluzionare il
mercato e il modus operandi delle società che importano o
producono sostanze pericolose, le aziende che operano sui preparati o
formulati, derivanti dalla miscelazione di sostanze pericolose tra loro
o con sostanze non pericolose dovranno altresì adeguarsi
alla neonata normativa “GHS”, ovvero il Globally
Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals che,
entro il 2008, sarà il sistema globale armonizzato per la
classificazione e l’etichettatura dei prodotti chimici.
Se il REACh è una norma Europea, il GHS è stato
sviluppato direttamente dalle Nazioni Unite con l’obiettivo
di unificare su scala mondiale la classificazione e
l’etichettatura delle sostanze chimiche adottando criteri e
simboli di pericolo mutuati da quelli delle Raccomandazioni ONU (cd.
Orange Book) e che stanno alla base del trasporto intermodale e
internazionale delle merci pericolose, già adottate in
Europa dagli anni ’60. Il GHS avrà inoltre il
compito non solo di armonizzare l’etichettatura e la
classificazione dei preparati pericolosi ad esempio, compariranno le
“avvertenze” e scompariranno i simboli neri su
sfondo arancione, che lasceranno spazio a pittogrammi a forma di
diamante simili a quelli previsti dall’ADR).
Possiamo quindi concludere ricordando che nei prossimi anni le aziende
dovranno attrezzarsi alla cosiddetta “catena
dell’informazione” dove ciascun elemento della
catena dovrà fornire informazioni sull’uso al
predecessore fino al fornitore primo che effettuerà la
registrazione della sostanze chimica; inoltre chi di quella sostanza fa
uso per preparare dei miscelati da commercializzare pur non essendo
soggetto a registrazione dello stesso, dovrà attenersi alle
regole stabilite dal GHS in materia di nuova classificazione ed
etichettatura.
Filippo Bonfatti
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