Cass. Sez. III n. 16575 del 2 maggio 2007 - depositata il 2 maggio 2007 Pres. Lupo Est. Fiale Ric. Antonini Danno Ambientale. Risarcibilità
A giudizio della Corte, le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza
di legittimità in tema di risarcimento per danno ambientale, in
particolare il superamento della funzione compensativa del
risarcimento, vanno ribadite anche dopo l’entrata in vigore delle nuove
disposizioni in materia ambientale, di cui al decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152, che ha espressamente abrogato l’art. 18 della legge
394 del 1986 (istitutiva del Ministero dell’Ambiente). In particolare
la Corte ha ritenuto che integri il danno ambientale risarcibile anche
il danno derivante medio tempore dalla mancata disponibilità di una
risorsa ambientale intatta, ovvero le cd. perdite provvisorie, già
previste quali componenti del danno risarcibile dalla Direttiva
2004/35/CE.
Camera di consiglio del
SENTENZA N.
REG. GENERALE n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli III. mi Signori
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Tribunale monocratico di Livorno, con sentenza del 3.7.2003, affermava
la responsabilità penale di Antonini Roberto (sindaco del
Comune di Rio Marina), Guerrini Gian Piero, Valle Luigi (assessori
della Giunta comunale di Rio Marina) e Fantoni Luciano (progettista e
direttore dei lavori) in ordine ai reati di cui:
- agli artt. 110 cod. pen. e 20, lett. c), legge n. 47/1985
(poiché - mediante l'approvazione delle delibere
di Giunta n. 417/1997, n. 84/1998 e n. 6/1999, considerate illegittime
in quanto contrastanti con le previsioni del piano regolatore generale,
e dando corso ai relativi lavori con modalità diverse da
quelle indicate nel progetto - concorrevano alla realizzazione del c.d.
"ripascimento" della spiaggia di Cavo, consistito nello sversamento
sulla stessa di materiale ferroso e sabbie ferrifere trasportate da
terra e nel successivo sversamento su tale materiale di limo ferrifero
dragato dal fondale del porto, operando in una condizione assimilabile
all'assenza di concessione edilizia - in Rio Marina, fino al 30.6.1999];
- agli artt. 110 cod. pen. e 51, commi 1° e 3°, D.Lgs.
n. 22/1997 [poiché - senza la preventiva autorizzazione
della Provincia di Livorno - concorrevano nel trasporto e nello scarico
di ingenti quantitativi di rifiuti ferrosi e sabbie ferrifere,
qualificabili pericolosi per il contenuto di metalli pesanti,
realizzando una discarica abusiva sul demanio marittimo];
- agli artt. 110 e 674 cod. pen. [poiché concorrevano a
gettare in luogo di pubblico transito (spiaggia di Cavo) materiale
ferroso e tagliente, atto a recare lesioni a persone] e condannava gli
stessi alle pene ritenute di giustizia, con i doppi benefici di legge,
nonché al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata
sede, in favore delle costituite parti civili Ministero dell'ambiente,
Comune di Rio e Paoletti Luigi (proprietario quest'ultimo di un albergo
sito in stretta prossimità della spiaggia di Cavo), alle
quali assegnava altresì, in solido tra lord, una
provvisionale complessiva di euro 12.000,00, "ritenendo entro tali
limiti già provato l'ammontare del danno patito dalle
stesse".
Tribunale ravvisava la sicura esistenza di un danno ambientale
"conseguente al ripascimento male eseguito e alla discarica abusiva,
che ha comportato un serio e concreto pregiudizio alla
qualità della vita della collettività
colà stanziata", nonché di un danno irreparabile
arrecato alla flora ed alla fauna marina per la constatata morte di una
serie di pesci e della poseidonia, imputabile quest'ultima a carenza di
ossigenazione per sovrapposizione del limo generato da polveri fini che
si staccano progressivamente dalla spiaggia. Considerava legittima la
richiesta di risarcimento del danno per equivalente pecuniario ed in
via equitativa, avanzata dal Ministero dell'ambiente, evidenziando la
impossibilità oggettiva di un concreto ripristino dello
stato originario dei luoghi.
La Corte di Appello di Firenze - con sentenza del 29.9.2005 - in
riforma dell'anzidetta decisione del Tribunale, assolveva gli imputati
dalla contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen., per insussistenza
del fatto, e proscioglieva gli stessi dalle residue contravvenzioni,
perché estinte per prescrizione.
Revocava le statuizione civili, "attesa la situazione di dubbio
relativa al verificarsi del danno ambientale", rilevando che la parte
civile Paoletti, comunque, "non ha comprovato danno subito seppure non
patrimoniale" e, quanta al Ministero dell'ambiente, che il danno non
patrimoniale può essere fatto valere dallo stesso "nel solo
caso che il lamentato pregiudizio incida sul diritto all'esistenza,
all'identità, al nome, all'immagine e alla reputazione, il
che, in ogni caso, esula della vicenda in esame".
Argomentava, in particolare, la Corte territoriale che:
"1) il territorio elbano è interessato dalla presenza di
miniere e dunque le acque piovane, defluendo in mare, producono sovente
colorazione rossastra della massa idrica e cagionano fenomeni di
intorbidamento con le relative conseguenze pregiudizievoli per
l'ittiofauna;
2) l'ambiente marino ha certamente un potere di decantazione che
conduce all'eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dovute alle
immissioni di materiale;
3) soprattutto va tenuto conto che i lavori incriminati,appunto a
seguito del sorgere della vicenda sono stati interrotti,
cosicché non é del tutto certa la permanenza
delle conseguenze pregiudizievoli ricordate man mano che i lavori
sarebbero progrediti ed al termine dei medesimi".
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso le parti civili
Ministero dell'ambiente e Luigi Paoletti.
L'Avvocatura distrettuale dello Stato, per il Ministero dell'ambiente,
ha eccepito - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di
motivazione - che:
a) erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il danno ambientale
risarcibile ex art. 18 della legge n. 349/1986 coincida con il
danno-evento di cui all'art. 734 cod. pen.
Ai fini della sussistenza del diritto al risarcimento del danno
ambientale ex art. 18, invece, è sufficiente che la
compromissione dell'ambiente si sia verificata mediante un'alterazione
del bene unitariamente inteso o delle singole componenti e detta
alterazione consiste in una "qualunque modificazione, non
necessariamente peggiorativa né irreversibile, di una
caratteristica qualitativa della risorsa naturale, in qualunque stato
essa si trovasse prima dell'aggressione".
Con argomentazioni incongrue, dunque, la Corte territoriale - pur
riconoscendo che, nella specie, vi sono state "conseguenze
pregiudizievoli dovute alle immissioni di materiale" nel mare
antistante la spiaggia di Cavo soggetta al ripascimento - ha rilevato
che dette conseguenze saranno certamente eliminate ad opera del "potere
di decantazione" dell'ambiente marino ed ha ritenuto che soltanto la
persistenza del danno ambientale possa dare luogo tutela risarcitoria;
b) la sentenza impugnata ha omesso di motivare ordine a tutte le
domande di risarcimento avanzate dal Ministero dell'ambiente, che
riguardavano nello specifico diverse tipologie di danno:
- il danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2043 cod. civ., in
conseguenza della lesione del diritto soggettivo pubblico
all'integrità del territorio qualificabile come elemento
costitutivo dello Stato;
- il danno non patrimoniale ex art. 2043 cod. civ., conseguente alla
compromissione delle funzioni di promozione e tutela, conservazione e
recupero dell'equilibrio ambientale che la legge assegna alto Stato;
- il danno ambientale ex art. 18 della legge n. 349/1986, costituito
dall'alterazione dell'equilibrio e dell'integrità ambientale
con riferimento al suo valore collettivo;
- il danno morale, conseguente a fatto idoneo a pregiudicare l'immagine
e la credibilità dello Stato,
c) illogicamente la Corte territoriale ha posto in dubbio la permanenza
delle conseguenze pregiudizievoli in concreto arrecate, senza tenere
conto delle conclusioni alle quali é pervenuto il consulente
tecnico di ufficio (dr. Cecchi), secondo le quali "esiste tuttora un
problema ambientale per la continua dispersione delle polveri fini
nelle acque con intorbidamento direi persistente del tratto di mare
prospiciente la spiaggia (...) Risulta evidente che questo fenomeno di
dispersione, considerato che il ripascimento è stato
effettuato con circa 20.000 mc. di materiali di scarto di miniera (che
corrispondono a circa 40.000 tonnellate) durerà per decenni".
Il difensore di Luigi Paoletti, a sua volta, ha eccepito - sotto i
profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - che:
d) incongruamente è stata esclusa, nella specie, la
verificazione di un danno rilevante e permanente, in contrasto con le
conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di ufficio e dal
consulente tecnico del P.M., nonché con le osservazioni
effettuate dall'ICRAM (Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare). Anteriormente all'opera illecita di
ripascimento contestata agli imputati non vi era stato nella
località di Cavo alcun fenomeno di dilavamento nelle acque
marine di materiale ferroso, mentre questo era stato ivi trasportato da
miniere distanti ed aveva intorbidato il mare, nonché
danneggiato la flora e la fauna marine, con gravi effetti di carattere
estetico sull'intero paesaggio della località balneare;
e) il danno lamentato dal Paoletti - proprietario ed esercente di un
albergo sito a non più di una quindicina di metri dal mare -
non si esaurisce nel danno ambientale ex art. 18 della legge n.
349/1986, ma investe tutti i profili di cui all'art. 2043 cod. civ.,
tenuto anche conto che, in seguito ai fatti in esame,
l'attività di ricezione turistica era sensibilmente
diminuita e l'esercizio alberghiero, che ha subito una notevole lesione
alla reputazione commerciale, è attualmente chiuso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi di entrambe le parti civili sono fondati e meritano
accoglimento.
1. La responsabilità civile per danno all'ambiente e l'art.
18 della legge 8.7.1986, n. 349.
Con l'art. 18 della legge 8.7.1986, n. 349 (istitutiva del Ministero
dell'ambiente) venne data attuazione, in Italia, al principio
comunitario "chi inquina paga", secondo il quale i costi
dell'inquinamento devono essere sopportati dal responsabile attraverso
l'introduzione, quale forma particolare di tutela, dell'obbligo di
risarcire il danno cagionato all'ambiente a seguito di una qualsiasi
attività compiuta in violazione di un dispositivo di legge.
L'art. 18 della legge n. 349/1986 disponeva che:
1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di
legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta
l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al
risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione
appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei Conti, di
cui all'art. 22 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata
in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché
dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto
lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine
di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti
legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei
quali siano a conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge
possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in
sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa
quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa,
tenendo comunque conto della gravità della colpa
individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto
conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo
dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde
nei limiti della propria responsabilità individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone ove possibile, il
ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
Trattavasi di una peculiare responsabilità di tipo
extracontrattuale (aquiliana) connessa a fatti, dolosi o colposi,
cagionanti un danno "ingiusto" all'ambiente, dove l'ingiustizia era
individuata nella violazione di una disposizione di legge e dove il
soggetto titolare del risarcimento era lo Stato.
La strada risarcitoria restava aperta al privati solo ove essi
lamentassero la lesione di un bene individuale compromesso dal degrado
ambientale, sia esso la salute che il diritto di proprietà o
altro diritto reale.
Quanto al contenuto del risarcimento, che il giudice era chiamato ad
assicurare, posizione dominante rivestiva il ripristino dello stato del
luoghi a spese del responsabile (art 18, comma 8), da disporsi "ove
possibile".
La previsione doveva essere confrontata con quella dell'art. 2058 cod.
civ. - secondo cui il risarcimento in forma specifica costituisce una
misura eccezionale, operabile su domanda espressa del danneggiato ed
assicurata unicamente se essa non risulti eccessivamente onerosa per il
debitore - e deve rilevarsi, in proposito, che il legislatore aveva
inteso sottrarre alla sfera giuridica del "danneggiato" la scelta di
avanzare zeta domanda siffatta, nella consapevolezza delle notorie
difficoltà di azione della pubblica Amministrazione, e
però, usando l'espressione "ove possibile", aveva inteso
sintetizzare (alla stregua del 2° comma dell'art. 2058 cod.
civ., che fa riferimento alla possibilità economica del
risarcimento in forma specifica, negandolo nel caso di eccessiva
onerosità per il debitore) la necessità,
comunque, di una valutazione comparativa dei diversi interessi, che
tenesse conto delle effettive possibilità sia ecologiche che
economiche.
Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non fosse stato possibile,
nel senso anzidetto, doveva farsi luogo al risarcimento per esatto
equivalente, ossia per l'esatto ammontare del danno cagionato,
determinabile in riferimento agli importi necessari alla riduzione in
pristino.
Ove poi non si potesse pervenire alla precisa quantificazione del
danno, il giudice avrebbe dovuto determinarne l'importo in via
equitativa, tenendo conto di alcuni parametri di giudizio che la legge
indicava: nella gravità della colpa individuale del
responsabile, nel conto necessario per il ripristino dello stato dei
luoghi, nel profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo
comportamento lesivo dei Beni ambientali (art 18, comma 6).
Ai sensi del 7° Comma dell'art. 18, infine, nei casi di
concorso di più soggetti nello stesso evento dannoso, essi
rispondevano nei limiti della rispettiva responsabilità
individuale (risultava così introdotta una
parziarietà passiva, che invertiva la regola generale della
piena solidarietà dei responsabili nella disciplina
risarcitoria civilistica).
2. L'art. 18 della legge 349/1986 nell'interpretazione di questa Corte
Suprema
L'art. 18 della legge n. 349/1986 è stato interpretato da
questa Corte Suprema con criteri ermeneutici diversi.
In un primo approccio metodologico è stata evidenziata la
specialità della discipline da esso introdotta rispetto alla
previsione generale dell'art. 2043 cod. civ., individuando le
differenze formali e sostanziali rispetto al regime codicistico e
sottolineando la natura "adespota" dell'ambiente, quale bene
immateriale, e, conseguentemente, l'irrilevanza del profilo dominicale
(pubblico o privato) delle sue componenti naturali (vedi Cass, Sez.
Unite, 25.1.1989, n. 440).
In seguito, la disciplina dell'art. 18 è stata innestata nel
regime ordinario della responsabilità, con riferimento
all'art. 2043 cod. civ. (ed all'art. 2050 cod. civ. per le
attività pericolose), configurando una sorta di "regime
misto" che ha mutuato dalla disciplina codicistica la
responsabilità oggettiva per le attività
pericolose e la solidarietà dei responsabili e dalla
disciplina speciale il profilo della rilevanza autonoma del
danno-evento (la lesione in sé del bene ambientale),
sostituito al "danno-conseguenza" considerato dal codice, e
parametrando il danno medesimo non al pregiudizio patrimoniale subito
ma "alla gravità della colpa del trasgressore, al profitto
conseguito dallo stesso ed al costo necessario al ripristino" (vedi
Cass. Sez. I, 1.9.1995, n. 9211).
Questa Corte ha ribadito la peculiarità del danno
ambientale, pur nello schema della responsabilità civile,
rilevando che esso consiste nell'alterazione, deterioramento,
distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente, inteso quale insieme
che, pur comprendendo vari beni appartenenti a soggetti pubblici o
privati, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una
realtà immateriale, ma espressiva di un autonomo valore
collettivo, che costituisce, come tale, specifico oggetto di tutela da
parte dell'ordinamento (vedi Cass. civ., 9.4.1992, n. 4362).
Per la valutazione del danno ambientale, dunque, non può
farsi ricorso ai parametri utilizzati per i beni patrimoniali in senso
stretto, ma deve tenersi conto della natura di bene immateriale
dell'ambiente, nonché della particolare rilevanza del valore
d'uso della collettività che usufruisce e gode di tale bene.
Da ciò discende il superamento della funzione compensativa
del risarcimento.
Con successivo orientamento questa Corte ha affermato che la stessa
configurabilità del bene-ambiente e la
risarcibilità del danno ambientale, pur specificamente
regolato dall'art. 18 della legge n. 349/1986, trovano "la fonte
genetica direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente e
come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di
quelle disposizioni (art. 2, 3. 9, 41 e 42) che concernono l'individuo
e la collettività nel suo habitat economico, sociale e
ambientale" ed ha ritenuto, pertanto, che, anche prima della legge n.
349/1986, la Costituzione e la norma generale dell'art. 2043 cod. civ.
"apprestavano all'ambiente una tutela organica" [così Cass.,
19.6.1996, n. 5650 (relativa alla catastrofe del Vaiont del 1963)].
Secondo tale interpretazione la disciplina speciale poste dall'art. 18
è stata retroattivamente applicata a fatti lesivi
dell'ambiente posti in essere in data anteriore a quella dell'entrata
in vigore della stessa legge 349/1986.
E' stato altresì affermato che "il danno ambientale presenta
una triplice dimensione: personale (quale lesione del diritto
fondamentale dell'ambiente di ogni uomo); sociale (quale lesione del
diritto fondamentale dell'ambiente nelle formazioni sociali in cui si
sviluppa la personalità umana - art. 2 Cost.); pubblica
(quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali e
periferiche con specifiche competenze ambientali). In questo contesto
persone, associazioni ed anche gli enti territoriali non fanno valere
un generico interesse diffuso, ma dei diritti,ed agiscono in forza di
una autonoma legittimazione" (così Cass., sez. III,
19.1.1994, n. 439, ric. Mattiuzzi).
3. Il contenuto del danno ambientale nell'interpretazione della Corte
Costituzionale
La Corte Costituzionale - nella sentenza n. 641 del 1987 - conferisce
al danno ambientale una rilevanza patrimoniale indiretta, nel senso che
"la tendenziale scarsità delle risorse ambientali naturali
impone una disciplina che eviti gli sprechi e i danni sicché
si determina una economicità e un valore di scambio del
bene. Pur non trattandosi di un bene appropriabile, esso si presta a
essere valutato in termini economici e può ad esso
attribuirsi un prezzo. Consentono di misurare l'ambiente in termini
economici una serie di funzioni con i relativi costi, tra cui... la
gestione del bene in senso economico con fine di rendere massimo il
godimento e la fruibilità della collettività e
dei singoli e di sviluppare le risorse ambientali... E per tutto questo
l'impatto ambientale può essere ricondotto in termini
monetari. Il tutto consente di dare all' ambiente e quindi al danno
ambientale un valore patrimoniale".
Avverte ancora il giudice delle leggi che "risulta superata la
considerazione secondo cui il diritto al risarcimento del danno Sorge
solo a seguito della perdita finanziaria contabile nel bilancio
dell'ente pubblico, cioè della lesione del patrimonio
dell'ente, non incidendosi su un bene appartenente allo Stato.... La
legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli
enti minori, non trova fondamento nel fatto che essi hanno affrontato
spese per riparare il danno, o nel fatto che essi abbiano subito una
perdita economica ma nella loro funzione a tutela della
collettività e delle comunità nel proprio ambito
territoriale e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e
sociologico del territorio che ad essi fanno capo".
Lo schema di azione adottato - riconducibile al paradigma dell'art.
2043 cod. civ, - porta "ad identificare il danno risarcibile come
perdita subita, indipendentemente sia dal costo della rimessione in
pristino, peraltro non sempre possibile, sia dalla diminuzione delle
risorse finanziarie dello Stato e degli enti minori".
Dalle anzidette argomentazioni della Corte Costituzionale, la
giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha desunto che
il contenuto stesso del danno ambientale viene a coincidere con la
nozione non di danno patito bensì di danno provocato ed il
danno ingiusto da risarcire si pone in modo indifferente rispetto alla
produzione di danni conseguenze, essendo sufficiente per la sua
configurazione la lesione in se di quell'interesse ampio e diffuso alla
salvaguardia ambientale, secondo contenuti e dimensione fissati da
norme e provvedimenti. Il legislatore, invero, in tema di pregiudizio
ai valori ambientali, ha inteso prevedere un ristoro quanto
più anticipato possibile al rispetto al verificarsi delle
conseguenze dannose, che presenterebbero situazioni di
irreversibilità.
Per integrare il fatto illecito, che obbliga al risarcimento del danno,
non è necessario che l'ambiente in tutto o in parte venga
alterato, deteriorato o distrutto, ma è sufficiente una
condotta sia pure soltanto colposa "in violazione di disposizioni di
legge o di provvedimenti adottati in base a legge", che l'art. 18
specificamente riconosceva idonea a compromettere l'ambiente quale
fatto ingiusto implicante una lesione presunta del valore giuridico
tutelato. Ciò trovava conferma nella circostanza che,
qualora non fosse possibile una precisa quantificazione di un danno
siffatto, il giudice - per espressa previsione dello stesso art. 18
della legge n. 349/1986 - procedeva in via equitativa, tenendo presenti
parametri che prescindevano da termini di ristoro soggettivo quali "la
gravita della colpa individuate, il costo necessario per il ripristino,
il profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo
comportamento lesivo del bene ambientale" (vedi, in tal senso, Cass.,
Sez. III, 10.6.2002, n. 22539, ric. Kiss Ghunter ed altri).
Questa III Sezione penale aveva in precedenza affermato (in tema di
smaltimento di rifiuti) che: "Non danno luogo a risarcimento - di
regola - violazioni meramente formali. La stessa lesione dell'immagine
dell'ente, il quale, della commissione di reati vede compromesso il
prestigio derivante dall'affidamento di compiti di contralto o
gestione, costituisce danno non risarcibile autonomamente, in tal caso
il risarcimento deve essere riconosciuto soltanto quando sia stato
concretamente accertato il suddetto danno ambientale, al quale sia
collegata, come aspetto non patrimoniale, la menomazione del rilievo
istituzionale dell'ente" (Cass., sez. III: 14.1.2002, n. 1145,
Cucchiara ed altro; 25.5.1992, n. 6297, Barigazzi).
4. Il danno ambientale nelle disposizioni del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152
Il D.Lgs. n. 152/2006 (art. 318) ha espressamente abrogato (ad
eccezione del comma 5) l'art. 18 della legge n. 349/1986 e, nell'art.
300:
- prevede, al 1° comma, che "E' danno ambientale qualsiasi
deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una
risorsa naturale o assicurata da quest'ultima".
Tale norma riporta in termini puntuali la nozione comunitaria di "danno
ambientale" pasta dalla direttiva 2004/35/CE, sostituendo l'espressione
"mutamento negativo misurabile" con quella di "deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto";
- specifica, al 2° comma, che "Ai sensi della direttiva
2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto
delle condizioni originarie, provocato... c) alle acque costiere ed a
quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni" [che
incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico,
chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque
interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE ...].
L'art, 311 dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 dispone poi, ai primi due
commi, che:
"1. IL Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio agisce,
anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento
del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per
equivalente patrimoniale; oppure procede ai sensi delle disposizioni di
cui alla parte sesta del presente decreto.
2. Chiunque, realizzando un fitto illecito, o omettendo
attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge,
di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza,
imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno
all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o
in parte, è obbligato al ripristino della precedente
situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale
nei confronti dello Stato".
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha, dunque, due
alternative per procedere al recupero del danno ambientale:
può agire in via giudiziaria ovvero procedere al recupero in
via amministrativa attraverso la procedura regolata dagli artt. 312 e
seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, in parte già anticipata dai
commi da 439 a 443 della legge finanziaria n. 266/2005 [emissione di
un'ordinanza immediatamente esecutiva con cui si ingiunge, ai
responsabili del fatto che abbia causato il danno, il ripristino
ambientale entro un termine fissato, a titolo di risarcimento in forma
specifica, nonché - in caso di inottemperanza ovvero qualora
il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile oppure
eccessivamente oneroso ai sensi dell'art. 2058 cod. civ. di una
successiva ordinanza con la quale viene ingiunto pagamento, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore
economico del danno accertato e residuato, a titolo di risarcimento per
equivalente pecuniario].
Il Ministro dell'ambiente che abbia adottato l'ordinanza di cui
all'art. 313 non può proporre né procedere
ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale,
salva la possibilità dell'intervento in qualità
di persona offesa dal reato nel giudizio penale (art. 315).
Ai sensi dell'art, 310 del medesimo D.Lgs., pure i soggetti di cui
all'art. 309, comma 1 (le Regioni, le Province autonome e gli Enti
locali, anche associati, nonché le persone fisiche o
giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno
ambientale o che vantino un interesse alla partecipazione al
procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di
prevenzione o di ripristino) sono legittimati ad agire, secondo i
principi generali, anche per il risarcimento del danno subito a cause
del ritardo nell'attivazione, da parte del Ministero, delle misure di
precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale,
avanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
Anche a fronte di tali recenti disposizioni normative (che pure
presentano difetti di coordinamento sia tra loro sia con altre
disposizioni dello stesso testo legislativo), ritiene questo Collegio
che debbano ribadirsi le conclusioni alle quali si è
pervenuto - in materia di risarcimento per equivalente patrimoniale -
nell'interpretazione dell'art. 18 della legge n. 34/1986 (di cui sia
dato conto dianzi).
Contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata, va
affermato - in particolare che integra il danno ambientale risarcibile
anche il danno derivante, medio tempore, dalla mancata
disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le
c.d. "perdite provvisorie", previste espressamente come componente del
danno risarcibile dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale) approvata il 21.4.2004 e già considerate
risarcibili dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema sotto forma di
"modifiche temporanee dello stato dei luoghi" (vedi Cass., Sez.
III,15,10.1999, n. 13716).
La risarcibilità delle perdite temporanee è
giustificata dal fatto che qualsiasi intervento di ripristino
ambientale, per quanto tempestivo, non può mai eliminare
quello speciale profilo di danno conseguenze alla perdita di
fruibilità della risorsa naturale compromessa dalla condotta
illecita, danno che si verifica nel momento in cui tale condotta viene
tenuta e che perdura per tutto il tempo necessario a ricostituire lo
status quo.
5. La posizione della parte civile Luigi Paoletti.
Quanto alla posizione del ricorrente Paoletti, va evidenziato anzitutto
che - anche ai sensi dell'art. 313, 7° comma, del D.Lgs. n.
152/2006 - "resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti
danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute
a nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei
confronti del responsabile a tutela dei diritto e degli interessi lesi".
In tale prospettiva va rilevato, quindi, che detta parte civile
è coinvolta direttamente nella vicenda con profili
spiccatamente personali (lesione alla reputazione Commerciale e
diminuzione dell'attività di ricezione turistica
dell'albergo) e l'entità oggettiva dell'intervento
contestato si pone come potenzialmente idonea a compromettere, anche
sotto il profilo patrimoniale, le caratteristiche della struttura
alberghiera da lui gestita.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, inoltre:
- ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei
danni in favore della parte civile, non è necessario che il
danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del
nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore
dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto
potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta
pronuncia, infatti, costituisce una mera declaratoria iuris, da cui
esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa
esistenza del danno, il quale a rimesso al giudice della liquidazione
(vedi Cass. pen.: Sez. I, 18.3.1992, n. 3220; Sez. IV, 15.6.1994, n.
7008; Sez. VI, 26.8.1994, n. 9266);
- la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna
generica al risarcimento del danno, prevista dall'art. 539 c.p.p., non
incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova
sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti
dell'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per la
restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p.,
escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle
conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (vedi
Cass. pen., Sez. IV, 26.1.1999, n. 1045).
- la condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella
sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la
parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla
concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto
l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto
dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità
tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di
liquidazione del quantum la possibilità di esclusione
dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il
fatto illecito (vedi Cass. civ., Sez, III, 11.1.2001, n. 329).
Con motivazione incongrua, dunque, alla stregua dei principi anzidetti,
la Corte territoriale ha rilevato che la parte civile Paoletti "non ha
comprovato il danno subito seppure non patrimoniale".
6. La sentenza impugnata, in conclusione, per tutte le considerazioni
dianzi svolte, deve essere annullata nei confronti delle parti
ricorrenti, relativamente alle statuizioni civili, e deve disporsi il
rinvio alla Corte di Appello di Firenze in sede civile, la quale si
pronunzierà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 576, 615 e 622 c.p.p.,
annulla la sentenza impugnata, relativamente alle statuizioni civili
nei confronti delle parti ricorrenti e rinvia alla Corte di Appello di
Firenze in sede civile, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio
di cassazione.
ROMA, 6.3.2007.
L'
estensore
Il presidente
Aldo
Fiale
Ernesto Lupo
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