Salve ho di recente avuto modo di leggere un articolo che pone l'attenzione sui limiti di applicabilità delle nuove procedure di estinzione dei reati alle contravvenzioni ambientali.
Vorrei sottoporre tale articolo, tratto da ARPA NEWS, riportandone parte del testo(redatto a cura Testo a cura di Silvia Michelucci - ARPAT), all' attenzione dei partecipanti al forum auspicando che sia di stimolo per un dibattito costruttivo, e che possa contribuire a fare chiarezza su di una norma con cui, quelli che rivestono la qualifica di polizia giudiziaria, (quale ad esempio il sottoscritto), devono fare i conti tutti i giorni, loro malgrado:
"... La legge n. 68 del 22.05.2015 ha introdotto nel Testo Unico Ambientale la parte sesta bis che disciplina una procedura per l’estinzione di alcune contravvenzioni in materia ambientale, tramite l’adempimento di una prescrizione impartita dall’organo di vigilanza (o dalla polizia giudiziaria) ed il pagamento di una somma di denaro pari a un quarto del massimo dell’ammenda.
L’ambito di applicazione della procedura, individuato dall’art. 318 bis, riguarda le contravvenzioni in materia ambientale previste dal D.Lgs n. 152/2006, purché non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno all’ambiente inteso in senso ampio (comprensivo anche delle risorse urbanistiche e paesaggistiche protette).
Da una prima lettura dell’art 318 bis potrebbe desumersi erroneamente l’applicabilità della procedura estintiva a tutte le contravvenzioni di cui al Testo Unico Ambientale indipendentemente dalla pena prevista.
Tuttavia la disposizione di cui all’art. 318 bis deve essere “armonizzata” con il dettato del comma 2 dell’art. 318 quater che, ai fini dell’estinzione del reato, prescrive il pagamento di una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione.
Le pene stabilite per le contravvenzioni sono:
• solo ammenda
• arresto o ammenda (pena alternativa)
• arresto e ammenda (pena congiunta
• solo arresto.
La lettura combinata delle due norme ha condotto a due interpretazioni difformi:
1. la prima esclude dall’ambito di applicazione della procedura estintiva le sole contravvenzioni punite con la pena dell’arresto;
2. la seconda interpretazione esclude, in aggiunta alle contravvenzioni punite con il solo arresto, anche le contravvenzioni punite con arresto e ammenda.
La divergenza applicativa tra la prima interpretazione e la seconda non è di poco conto, se solo si considera che le contravvenzioni del Testo Unico Ambientale punite con pena congiunta (arresto e ammenda) rappresentano quasi il 40% del numero totale delle contravvenzioni previste da tale fonte normativa.
Allo stato attuale non si è ancora addivenuti ad una interpretazione uniforme riguardo alle contravvenzioni cui è applicabile la procedura estintiva e si registrano divergenze anche tra le Procure provinciali toscane che si sono espresse.
Per ora la Direzione di ARPAT ha dato la direttiva ai Dipartimenti provinciali di attenersi agli indirizzi forniti dalle Procure provinciali di riferimento.
Nell’attesa di un intervento di coordinamento della Procura Generale o di un intervento chiarificatore a livello nazionale, vediamo quali argomentazioni stanno alla base delle due diverse interpretazioni.
La prima interpretazione, sostenuta immediatamente dopo l’entrata in vigore della legge 68/2015, esclude dall’ambito di applicazione della procedura estintiva le sole contravvenzioni punite con la pena dell’arresto, presumibilmente in virtù del fatto che è solo la totale assenza dell’ammenda all’interno del trattamento sanzionatorio a non consentire il calcolo della somma dovuta per l’estinzione della contravvenzione, pari a un quarto dell’ammenda.
Tale interpretazione ha il pregio di dare maggiore risalto alla disposizione di cui all’art. 318 bis che, in effetti, individua l’ambito di applicazione della procedura estintiva in modo molto ampio ed appare altresì coerente con le finalità della nuova procedura, ravvisate sia nelle esigenze di tutela effettiva dell’ambiente tramite l’adempimento delle prescrizioni sia nella definizione del procedimento penale con la dichiarazione di estinzione della contravvenzione in un’ottica deflattiva.
Si evidenzia, tuttavia, che l’orientamento in commento in determinati e specifici casi può condurre sul piano pratico – applicativo a ingiustificate disparità di trattamento.
L’esempio più evidente è rappresentato dalle contravvenzioni previste rispettivamente dal comma 3 e dal comma 5 dell'art. 137 del D.Lgs. n. 152/2006, entrambe riferite allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose.
Il comma 3 punisce lo scarico delle sostanze pericolose (tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte III) in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione con la pena dell'arresto fino a due anni, mentre il comma 5 punisce la medesima condotta di scarico in violazione dei limiti delle tabelle 3 o 4 con la pena dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 30.000.
Pur essendo il secondo fatto più grave, il contravventore potrebbe beneficiare della procedura di estinzione, considerato che la sanzione prevista è quella della pena congiunta (arresto e ammenda), mentre il contravventore responsabile del fatto meno grave, previsto e punito dal comma 3, non potrebbe beneficiare della procedura estintiva, dato che la pena stabilita per tale fatto è quella del solo arresto.
L’incongruenza sopra evidenziata non si verifica aderendo alla seconda interpretazione che esclude dall’ambito di applicazione della procedura estintiva non solo le contravvenzioni punite con il solo arresto ma anche le contravvenzioni punite con la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.
Tale teoria pare trovare fondamento nella circostanza che le contravvenzioni punite con pene congiunte sono maggiormente assimilabili a quelle punite con l’arresto, piuttosto che a quelle sanzionate con la pena alternativa dell’arresto o ammenda. Infatti, mentre per le contravvenzioni punite con pena alternativa, il legislatore ha rimesso all’organo giurisdizionale la scelta del tipo di pena da irrogare nel caso concreto (arresto o ammenda), nelle contravvenzioni punite con pena congiunta, così come per quelle punite con l’arresto, il legislatore ha valutato in base ad un suo insindacabile giudizio che il trattamento sanzionatorio, in virtù della gravità del fatto o per il suo ritenuto maggior disvalore sociale, deve necessariamente prevedere la pena detentiva dell'arresto (in aggiunta o meno all’ammenda).
In effetti, nell’ambito del Testo unico ambientale è possibile trovare un riscontro della maggiore gravità delle fattispecie contravvenzionali punite con pena congiunta rispetto a quelle punite con pena alternativa; si pensi, ad esempio, ai reati di:
• abbandono dei rifiuti commesso dai titolari di imprese;
• attività di gestione non autorizzata degli stessi;
• omessa bonifica,
• il cui trattamento sanzionatorio prevede la pena alternativa, se si tratta di rifiuti non pericolosi, e la pena congiunta, in caso di rifiuti pericolosi.
Infine un’altra argomentazione a supporto della seconda teoria deriva dal confronto con la causa di estinzione dei reati rappresentata dall’oblazione penale, disciplinata in via generale dagli articoli 162 e 162 bis del codice penale.
Davanti al giudice penale sono oblazionabili solo le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena dell'ammenda e la pena dell'arresto o ammenda...."
Che dire? ....
procedibilità di estinzione dei reati ambientali
-
- Nuovo arrivo
- Messaggi: 6
- Iscritto il: 22 ottobre 2015, 13:15