Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente).
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. E FINO A QUI NULLA DA ECCEPIRE......
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Ah, la fretta.......
Perla sulla legge Ecoreati
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