Lexambiente - Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Nell'area dedicata alla rivista è scaricabile l'ultimo fascicolo pubblicato
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La bonifica dei siti contaminati: il decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104 (re)introduce la facoltà per le regioni di delegare le procedure operative ai comuni e alle province
di Gaetano ALBORINO
TAR Puglia (LE) Sez. I n. 830 del 26 giugno 2023
Urbanistica.Rideterminazione del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire
L’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ribadisce l’onerosità del permesso di costruire mediante versamento di un contributo articolato su due componenti: oneri di urbanizzazione (primaria e secondaria) e costo di costruzione. Tale contributo, determinato al momento del rilascio del ridetto titolo, è suscettibile di rideterminazione in due casi: a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico; b) quando, nell’adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento.
Cass.Pen. Sez. III n. 29818 del 10 luglio 2023 (UP 16 mar 2023)
Pres. Ramacci Rel. Aceto Ric. Filippi
Rifiuti.Gestione illecita quale reato di pericolo
L’art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, configura un reato di pericolo, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto deve avvenire al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", quando deve essere probabile, secondo l' "id quod plerumque accidit", che alla condotta consegua l'evento lesivo, essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione. Dunque, il fatto, astrattamente pericoloso, ancorché concretamente non dannoso e non pericoloso, è comunque punibile ai sensi dell’art. 256, d.lgs. n. 152, cit.
La Governance Ambientale Aziendale come strumento fondamentale di crescita sostenibile
di Stefano MAGLIA
Consiglio di Stato Sez. IV n. 6438 del 3 luglio 2023
Urbanistica.Calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti
Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 9, comma 1, n. 2, del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, che impone la distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, le distanze tra fabbricati non si misurano in modo radiale, come invece avviene per le distanze rispetto alle vedute, ma in modo lineare tracciando linee perpendicolari tra gli edifici
La perequazione e le scelte di pianificazione secondo il modello normativa della Regione Campania
di Antonio VERDEROSA
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